La recente L. 7 dicembre 2000 n. 397, introducendo il Titolo VI bis
del Libro V del nuovo Codice di Procedura Penale, ha decisamente potenziato
i poteri del difensore nella ricerca diretta della prova processuale, nel quadro
di un sostanziale e progressivo processo di equiparazione tra accusa e difesa.
Si è così introdotto uno “statuto” organico delle investigazioni
difensive, che consente al difensore di attivarsi fin dalle fasi iniziali del
procedimento penale (ed, entro certi limiti, anche in via preventiva) per
ricercare fonti di prova favorevoli al proprio assistito.
La nuova disciplina conferisce al detective privato una nuova dignità,
riconoscendo espressamente la nuova normativa il ruolo centrale del medesimo
nell’ambito delle indagini difensive (391 bis
c.p.p.).
In buona sostanza, con lo stabilire che il difensore può delegare
l’investigatore privato autorizzato per
lo svolgimento materiale delle indagini, il legislatore ha elevato il secondo al
rango di indispensabile ausiliario del primo nella fondamentale e delicatissima
attività del difendersi provando.
Per poter essere di supporto al difensore nella ricerca di elementi
favorevole al proprio assistito, l’investigatore privato deve essere,
innanzitutto, autorizzato e, cioè,
appositamente abilitato e munito di
una personale Licenza di Polizia, rilasciata
dal Prefetto competente per territorio.
Il difensore potrà poi delegare all’investigatore
privato la raccolta di informazioni orali o di dichiarazioni scritte da parte di
persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività
investigativa .
E, d’altra parte, il conferimento di incarico potrà avere ad oggetto la
ricerca di testimoni, prove documentali, ed ogni altro elemento utile alle
indagini difensive (ad es. effettuazioni di sopralluoghi), sempre
nell'osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale e del T.U.
sulla privacy
D.Lgs n. 196/2003.
Le informazioni acquisite nel rispetto della legge hanno la stessa dignità
probatoria di quelle raccolte dell’accusa e vengono inserite nel fascicolo
della difesa che viene formato presso l’ufficio del giudice per le indagini
preliminari, al quale la difesa può presentare direttamente i risultati delle proprie indagini.
Le nuove norme, ponendo l’investigatore privato a stretto contatto con
il difensore chiamato ad assumere in proprio le testimonianze e le altre prove a
discarico, gli conferiscono una nuova veste professionale che vede, da un lato,
ampliate le possibilità operative e, da un altro lato, incrementate in misura
eguale le responsabilità professionali e deontologiche.
Per informazioni contattare: aginvpra@tiscali.it