INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

(Artt. 391 bis – 391 decies C.P.P.)


La recente L. 7 dicembre 2000 n. 397, introducendo il Titolo VI bis del Libro V del nuovo Codice di Procedura Penale, ha decisamente potenziato i poteri del difensore nella ricerca diretta della prova processuale, nel quadro di un sostanziale e progressivo processo di equiparazione tra accusa e difesa.

Si è così introdotto uno “statuto” organico delle investigazioni difensive, che consente al difensore di attivarsi fin dalle fasi iniziali del procedimento penale (ed, entro certi limiti, anche in via preventiva) per ricercare fonti di prova favorevoli al proprio assistito.

La nuova disciplina conferisce al detective privato una nuova dignità, riconoscendo espressamente la nuova normativa il ruolo centrale del medesimo nell’ambito delle indagini difensive (391 bis c.p.p.).

In buona sostanza, con lo stabilire che il difensore può delegare l’investigatore privato autorizzato per lo svolgimento materiale delle indagini, il legislatore ha elevato il secondo al rango di indispensabile ausiliario del primo nella fondamentale e delicatissima attività del difendersi provando.

Per poter essere di supporto al difensore nella ricerca di elementi favorevole al proprio assistito, l’investigatore privato deve essere, innanzitutto, autorizzato e, cioè, appositamente abilitato e munito di una personale Licenza di Polizia, rilasciata dal Prefetto competente per territorio.

Il difensore potrà poi delegare  all’investigatore privato la raccolta di informazioni orali o di dichiarazioni scritte da parte di persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa .

E, d’altra parte, il conferimento di incarico potrà avere ad oggetto la ricerca di testimoni, prove documentali, ed ogni altro elemento utile alle indagini difensive (ad es. effettuazioni di sopralluoghi), sempre nell'osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale e del T.U. sulla privacy D.Lgs n. 196/2003.

Le informazioni acquisite nel rispetto della legge hanno la stessa dignità probatoria di quelle raccolte dell’accusa e vengono inserite nel fascicolo della difesa che viene formato presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari, al quale la difesa può presentare direttamente i risultati delle proprie indagini.

Le nuove norme, ponendo l’investigatore privato a stretto contatto con il difensore chiamato ad assumere in proprio le testimonianze e le altre prove a discarico, gli conferiscono una nuova veste professionale che vede, da un lato, ampliate le possibilità operative e, da un altro lato, incrementate in misura eguale le responsabilità professionali e deontologiche.      


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